Pubblichiamo di seguito gli aggiornamenti previsti dalla FIDAL a seguito della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, rispetto a quanto altro contenuto nei protocolli e nei disciplinari già pubblicati sul sito della Federazione.
PUBBLICO, TECNICI E DIRIGENTI
- Nelle ZONE GIALLE e ARANCIONE l’accesso agli eventi sportivi e alle competizioni è consentito solo qualora in possesso della Certificazione Verde Rafforzata o Super Green Pass (*), con l’esclusione dei minori di anni 12 e dei soggetti esentati dalla campagna vaccinale;
- Per il periodo compreso dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 anche in ZONA BIANCA l’accesso agli eventi sportivi e alle competizioni sarà consentito solo qualora in possesso della Certificazione Verde Rafforzata;
- Per il periodo compreso dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, all’aperto e al chiuso, è fatto obbligo di indossare soltanto dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;
- Per il periodo compreso dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, per i soli eventi al chiuso è vietato il consumo di cibi e bevande;
- La capienza degli impianti è del 50% all’aperto e del 35 % al chiuso, sempre con l’obbligo del rispetto del distanziamento minimo di 1 metro e disposizione a scacchiera.
LAVORATORI, VOLONTARI E GIUDICI DI GARA
- L’obbligo del possesso della Certificazione Verde Base o Green Pass (**) si applica a tutti i lavoratori, compresi i volontari, operanti all’interno di un impianto sportivo all’aperto o al chiuso, con la sola esclusione delle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. I datori/gestori sono tenuti a verificare il rispetto della prescrizione;
- Per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, a quanti operanti in impianti al chiuso, è fatto obbligo di indossare soltanto dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
TRACCIAMENTO
- Rimane l’obbligo del tracciamento di quanti a vario titolo, atleti compresi, entrano in un impianto sportivo;
- Rimane l’obbligo del rilevamento della temperatura corporea di quanti devono accedere all’impianto sportivo.
CERTIFICAZIONE VERDE BASE E RAFFORZATA PER ATLETI (***) E ACCESSO A SPOGLIATOI E IMPIANTI
- La Certificazione Verde Base è richiesta agli atleti per accedere ad un impianto all’aperto a partire dal 10 gennaio 2022;
- La Certificazione Verde Rafforzata è richiesta agli atleti per accedere ad un impianto al chiuso;
- La Certificazione Verde Base è richiesta a tutti fino al 9 gennaio 2022 per accedere agli spogliatoi degli impianti all’aperto e al chiuso;
- La Certificazione Verde Rafforzata a partire dal 10 gennaio 2022 è richiesta a tutti per accedere agli spogliatoi degli impianti all’aperto e al chiuso, con la sola esclusione dei minori di anni 12, dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- Qualsiasi Certificazione Verde, Base o Rafforzata, non può in nessun caso essere sostituita dall’Autocertificazione;
- La Certificazione Verde deve essere richiesta ad ogni accesso all’impianto sportivo.
ACCOMPAGNATORI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DURANTE GLI ALLENAMENTI
- Gli accompagnatori possono assistere agli allenamenti negli impianti all’aperto e al chiuso nel rispetto delle modalità di accesso e permanenza del pubblico alle manifestazioni sopra descritte e nel numero massimo previsto dalla capienza ridotta dell’impianto.
(*) Certificazione Verde Rafforzata o Super Green Pass: si ottiene al completamento dell’intero ciclo vaccinale (eventuale booster o terza dose compresa) o a seguito di certificata guarigione da SARS COVID-19. Non si ottiene da esito negativo dei tamponi rapidi e molecolari.
(**) Certificazione Verde Base o Green Pass: si ottiene successivamente all’essere risultati negativi nelle ultime 48 ore ad un test rapido, oppure nelle ultime 72 ore ad un test molecolare.
(***) Per Atleti si intendono i soggetti tesserati come tali che hanno compiuto i 12 anni di età.